La polizza di tutela legale “ScudoMedico” si pone l’obiettivo di rifondere al medico iscritto alla Fimmg le spese legali da questi sostenute nei contenziosi di natura penale, civile e giuslavoristica.
Con la presente informativa si intende chiarire la differenza tra la data di insorgenza e la data di conoscenza del sinistro, nonché evidenziare l’importanza di tali momenti per la valutazione della copertura assicurativa del sinistro.
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Il medico che intende usufruire dalla garanzia di tutela legale, per far fronte alle spese del giudizio, è tenuto alla compilazione di un apposito modulo di denuncia nel quale viene richiesta l’indicazione della data di insorgenza e della data di conoscenza del sinistro, ove:
per data di insorgenza del sinistro si intende il momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine al caso assicurativo;
per data di conoscenza del sinistro si intende il momento in cui l’assicurato prende atto che l’evento si è manifestato.
Di seguito alcuni esempi.
In ambito professionale, la fattispecie tipica è quella del paziente che subisce una lesione a causa di una errata condotta professionale del medico.
In tale caso, la data di insorgenza del sinistro coincide con il giorno in cui il medico ha posto in essere la condotta lesiva. Ad esempio, in caso di errata prescrizione di un farmaco, che cagiona un danno al paziente, la data della prescrizione verrà ritenuta quella di insorgenza del sinistro.
Qualora dall’evento lesivo scaturisca una richiesta risarcitoria del paziente in sede civile e/o una denuncia in sede penale, la data di conoscenza del sinistro corrisponde: in sede civile, al giorno in cui l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento danni; in sede penale, alla data in cui riceve il primo atto giudiziario dal quale si evince che sono in corso delle indagini da parte della Procura della Repubblica.
In ambito giuslavoristico e sindacale, ovvero nei procedimenti afferenti il rapporto di lavoro convenzionato del medico di medicina generale, la data di insorgenza del sinistro, si identifica con il momento in cui si è verificato il caso assicurativo.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune delle casistiche più ricorrenti:
- in caso di contenzioso attivato dal medico nei confronti dell’Asl per contestare la violazione di una norma dell’ACN, la data di insorgenza del sinistro si individua nel momento in cui l’Asl ha posto in essere la violazione, mentre la data di conoscenza corrisponde al giorno in cui il medico introduce il ricorso;
- nelle vertenze riguardanti il recupero di indennità spettanti al medico, la data di insorgenza corrisponde al momento in cui tale indennità doveva essere corrisposta e la data di conoscenza corrisponde al momento in cui il medico si attiva per il recupero;
- in caso di procedimento disciplinare a carico dell’assicurato, la data di insorgenza corrisponde al momento in cui il medico ha posto in essere il comportamento ritenuto non corretto dall’ordine professionale e la data di conoscenza corrisponde a quella di notifica o comunicazione del procedimento disciplinare a carico dell’assicurato;
- in caso di vertenze passive, ad esempio quelle in cui un medico viene chiamato in giudizio dall’Asl per il recupero di somme spettanti all’Azienda Sanitaria, la data di insorgenza del sinistro viene individuata con quella iniziale del periodo in cui la Asl richiede il recupero di dette somme (esempio: se l’Asl intende recuperare delle somme a partire dal 1/1/2013 al 1/1/2016, la data di insorgenza corrisponderà al 1/1/2013). In tal caso per data di conoscenza si intende il giorno in cui viene notificato all’assicurato il ricorso da parte dell’Asl.
E’ opportuno ribadire che la corretta individuazione delle date di insorgenza e conoscenza, unitamente alla verifica della natura del sinistro, sono elementi essenziali per la valutazione della copertura assicurativa, la quale sarà garantita allorché la data di conoscenza del sinistro ricada nel periodo di vigenza della polizza e l’evento sia insorto in tale periodo o nei 2 anni precedenti alla stipula della polizza, nell’ambito giuslavoristico, o nei 5 anni precedenti, nell’ambito professionale (c.d. retroattività).
In ragione di quanto sopra, ogni singola denuncia di sinistro richiederà, da parte di ScudoMedico, una specifica e peculiare valutazione, sia dell’oggetto del contenzioso che delle date di insorgenza e conoscenza del sinistro, al fine di verificarne la copertura assicurativa.
ScudoMedico