La Legge 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

ScudoMedico si occupa anche delle diverse norme che il medico deve conoscere e degli adempimenti che deve osservare per rendere “sicuro” l’esercizio della sua attività professionale non clinica. Il presente è un “Focus” relativo alle norme sulla Legge 81/2008 Sicurezza dei luoghi di lavoro, che riguarda tutti i medici che hanno dipendenti (collaboratori e/o infermieri).

Il Medico datore di lavoro ha la responsabilità di compilare (o quantomeno di firmare e quindi se ne deve assumere la responsabilità) il documento di valutazione dei rischi. Queste le azioni in dettaglio da svolgere:

  • nominare obbligatoriamente il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), che lo possa aiutare nella redazione del Documento. Il medico stesso può svolgere la funzione di RSPP ma deve seguire un corso di formazione di 48 ore o, nel caso abbia conseguito l’attestato RSPP prima del 2012, un corso integrativo di 16 ore;
  • redigere il documento di Valutazione dello Stress Lavoro Correlato, parte integrante del documento di valutazione dei rischi, mentre i dipendenti devono seguire un corso di formazione relativo allo Stress lavorocorrelato;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio. Lo stesso medico datore di lavoro ed il personale incaricato è tenuto a seguire un corso antincendio di 8 ore (considerando medio il rischio di molti studi medici);
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del proprio personale dipendente, dunque i corsi che i dipendenti devono obbligatoriamente seguire per avere i relativi attestati sono a carico del medico datore di lavoro;
  • qualora i dipendenti siano più di uno deve individuare il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, che è incaricato di verificare, per conto dei lavoratori, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Il dipendente designato a questo incarico deve seguire un apposito corso di formazione di 32 ore;
  • Se dal documento di valutazione dei rischi si evince che il lavoratore è esposto a rischi dove è obbligatoria l’idoneità alla mansione il datore di lavoro è obbligato a nominare il Medico Competente ed inviare i lavoratori esposti al rischio alla visita medica.

Inoltre, pur non essendo obbligatorio, trattandosi di personale medico, il medico, anche indipendentemente dall’essere datore di lavoro, dovrebbe seguire un Corso di formazione BLS – D per acquisire le tecniche di primo soccorso e di uso del Defibrillatore (8 ore con prova pratica su manichino).

Il documento di valutazione dei rischi

I titolari di studio medico che occupano fino a 10 lavoratori, a seguito di specifico comunicato del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,(Gazzetta ufficiale n° 285 del 6 Dicembre 2012) hanno la possibilità di elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo un modello standardizzato che abroga e sostituisce la possibilità di autocertificazione della valutazione dei rischi prima prevista (art 29, comma 5, del D. Lvo 81/08).

Il documento, in base al modello standardizzato dovrà contenere informazioni circa:

  • descrizione dell’Azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; identificazione dei pericoli presenti nel proprio studio professionale;
  • valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  • definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e della sicurezza.

A partire da oggi è disponibile per gli iscritti Fimmg un modello base di “Documento di valutazione dei rischi” predefinito in base alle caratteristiche medie degli studi dei medici di medicina generale: il documento è scaricabile per gli iscritti dal Portale Pegaso (http://areaclienti.portalepegaso.it) nella sezione Strumenti -> DVR.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Nel primo riquadro del documento di valutazione dei rischi, relativo ai dati dello Studio/azienda va indicato il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che deve avere precisi requisiti ed essere in possesso dell’Attestato RSPP che si consegue a seguito di specifico corso di formazione.

Di recente le ore di formazione necessarie a prendere ex novo l’attestato RSPP sono state elevate a 48, ma coloro che avevano conseguito l’Attestato RSPP prima del 2012, frequentando il corso che prima di quella data era di 16 ore, possono rinnovare la validità dell’attestato con un corso di formazione integrativo di ulteriori 14 ore. Questa facoltà di “integrazione” termina con il Gennaio 2016. Dopo tale data sarà comunque necessario fare il corso di 48 ore. Inoltre tutti coloro che sono in possesso di attestato “valido” devono seguire un corso di aggiornamento di 14 ore ogni cinque anni.

Se il medico titolare dello studio non possiede l’attestato RSPP può avvalersi di professionista esterno dotato di attestato (che di solito richiede un compenso per tale attività).

Obblighi per i dipendenti

I dipendenti devono seguire i seguenti corsi di formazione obbligatoria il cui costo è a carico del loro datore di lavoro, conseguendo il relativo attestato:

  1. Corso base sulla Sicurezza (8 ore)
  2. Corso antincendio (8 ore per il medio rischio che molti studi presentano)
  3. Corso di primo soccorso ai sensi della Legge 388/2003 (12 ore con prova pratica finale su manichino). E’ previsto un corso di aggiornamento di 4 ore ogni tre anni
  4. Corso per la Valutazione dello Stress lavoro Correlato (4 ore)
  5. Corso per il rischio da Videoterminale (4 ore)
  6. Corso di formazione BLS – D per acquisire le tecniche di primo soccorso e di uso del Defibrillatore (8 ore con prova pratica su manichino)
  7. Corso per la funzione di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza di 32 ore con corso di aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni

Tutti questi corsi di formazione, sia quelli rivolti al medico datore di lavoro, sia quelli rivolti ai dipendenti, con acquisizione dei relativi attestati sono a disposizione degli iscritti nell’elenco dei Corsi a Catalogo che FimmgMatica ha accreditato presso FondoProfessioni e presso l’Ente Bilaterale di Confprofessioni e sono consultabili sul sito di FimmgMatica – sezione “Formazione Continua” e sul Portale Pegaso.

I Corsi a catalogo sono corsi a pagamento che vengono organizzati periodicamente in alcune sedi predefinite, ma che possono essere organizzati ad hoc in una specifica sede, purché il numero dei partecipanti raggiunga il numero minimo richiesto.

Il costo del corso, regolarmente fatturato, può ottenere un rimborso (voucher formativo) fino all’80% del costo sostenuto, dall’Ente Bilaterale per i corsi relativi alla sicurezza e rivolti ai dipendenti ed ai medici datori di lavoro, purché il dipendente sia iscritto a FondoProfessioni e a Cadiprof ed il medico datore di lavoro versi la quota all’ente sopra menzionato.

Dario Grisillo

Vice Presidente ScudoMedico